Accesso documentale

L’accesso ai documenti amministrativi di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 è riconosciuto ai soggetti interessati al fine di esercitare al meglio le facoltà – partecipative e/o oppositive e difensive – che l’ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari. Ai fini dell’istanza di accesso ex lege 241, pertanto, il richiedente deve dimostrare di essere titolare di un «interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso».

Modalità per l’esercizio dell’accesso documentale

Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dall’articolo 24 della legge 241 del 1990. L’esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.

La richiesta di accesso ai documenti deve essere presentata alla Pubblica Amministrazione (PA) che detiene il documento e deve essere motivata.

Coloro i quali dall’esercizio del diritto di accesso vedano compromesso il proprio diritto alla riservatezza (“controinteressati”) si possono opporre alla richiesta di accesso.

I possibili esiti della richiesta di accesso sono i seguenti: differimento, accoglimento o rigetto.

Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. 

In caso di diniego dell’accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso (ai sensi dell’articolo 24, comma 4) il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale.

MODULO: ACCESSO DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

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