Corsi

Regolamento Pianoforte – Triennio

Qui puoi trovare il calendario degli Insegnamenti generali accademici. Per le lezioni collettive il calendario viene stabilito in accordo con il docente. Nella sezione Studenti è possibile trovare il calendario delle lezioni di interesse generale di tutti gli ordinamenti.

 

Requisiti e Procedura

Requisiti per l'Ammissione - a.a. 2023/24Pubblicazione/ultimo aggiornamento: 18/1/2023
Procedura Inserimento Domande di Ammissione a.a. 2023/24Di prossima pubblicazione
Italiano per stranieri - Guida alla preparazione della prova di ammissione.Si ricorda che per la prova è ammesso l’uso di dizionari cartacei, ma NON di smartphone o altre apparecchiature elettroniche!
Area Comune (Propedeutico e Prova 1 dei Corsi Accademici di I livello. Esempio di prove d'esame.

Potrebbero esserti utili anche questi documenti:
Programmi insegnamenti Accademici

Procedura per l’Immatricolazione
(solo dopo esami di ammissione e comunicazione della Segreteria)

DCPL39 – Scuola di PIANOFORTE
(Triennio di Primo Livello)
Regolamento del corso

Art. 1 – Generalità

Il presente Regolamento dei Corsi di Studio Accademici, approvato dal Consiglio Accademico, è redatto in conformità all’articolo 18 comma 5[1] del Regolamento Didattico del Conservatorio “A. Vivaldi” di Alessandria approvato dal Ministero dell’Università e della Ricerca  [https://www.conservatoriovivaldi.it/statuto-e-regolamenti/]

Art. 2 – Insegnamenti del corso di studio

Alla voce “Piani di Studio” della Tabella Corsi Accademici di Primo Livello, è riportato l’Ordinamento didattico approvato dal Ministero dell’Università e della Ricerca, consistente nell’elenco degli insegnamenti e nell’articolazione annuale degli stessi. Per il conseguimento dei Crediti Formativi previsti nella sezione “A scelta dello studente” potranno concorrere:
a) la frequenza – e il superamento delle relative forme di verifica – di moduli previsti da altri piani di studi di pari livello accademico o di livello accademico inferiore se non già frequentati precedentemente.
b) la duplicazione di moduli di carattere performativo (per esempio Formazione corale, Prassi esecutive e repertori d’insieme da camera, etc.) o monografico;
c) la partecipazione alle Altre attività formative annualmente stabilite, entro il mese di Ottobre, dal Consiglio d’Amministrazione
d) il riconoscimento di attività artistiche esterne al Conservatorio, in misura non superiore alla metà dei Crediti Formativi propri alla sezione “A scelta dello Studente”.

Il Consiglio di corso può definire, prima dell’inizio di ciascun anno accademico, un “Piano di studi consigliato”, sulla cui base lo studente può richiedere eventuali modifiche. Il Piano di Studi consigliato è pubblicato sul sito istituzionale (Corsi Accademici di Primo Livello)

Art. 3 – Propedeuticità e sbarramenti

Le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa sono specificate nella Tabella Programmi degli insegnamenti accademici.

Laddove sia prevista la propedeuticità di un corso rispetto a quello successivo, per accedere alla frequenza di quest’ultimo è necessario che lo studente abbia adempiuto agli obblighi di frequenza relativi al corso precedente; per accedere alla verifica del profitto è necessario che lo studente abbia superato quella relativa al corso precedente.

Il principio di propedeuticità si applica anche rispetto ad eventuali Debiti formativi, come specificato nei programmi relativi all’Esame d’Ammissione (art. 7).

Art. 4 – Presentazione del piano di studio individuale (art. 27 del Reg. Did.)

La presentazione del piano di studio individuale deve avvenire prima dell’inizio dell’anno accademico, anche se non vengono apportate modifiche al “Piano di studi consigliato”.
Il Piano di studi presentato deve essere approvato dal Consiglio di corso entro il 15 Novembre di ogni anno accademico.
È consentito anticipare o posticipare la frequenza delle discipline previste dall’Ordinamento Didattico nel rispetto delle propedeuticità e previa approvazione delle modifiche richieste.
Lo studente può richiedere modifiche del proprio piano di studio individuali all’inizio di ogni anno accademico.

Art. 5 – Programma dei singoli insegnamenti

La Tabella Programmi degli insegnamenti accademici riporta, per ciascun insegnamento, le ore di lezione, i Crediti formativi (CFA), il programma di studio, le caratteristiche e modalità della verifica finale, eventuali attività compensative in caso di esonero parziale o totale dalle lezioni, eventuale possibilità di svolgere parte delle attività da remoto, eventuali propedeuticità.
Il 20% delle ore previste per la disciplina Prassi esecutive e repertori (CODI/21) sarà svolto in compresenza.

Art. 6 – Prova finale

Le caratteristiche relative al programma della prova finale sono qui riportate: Triennio di Primo Livello in PIANOFORTE – PROVA FINALE.
La prova finale attribuisce un punteggio massimo di 7 punti alla media ponderata (calcolata in centodecimi). Nel caso in cui lo studente abbia maturato un numero superiore di CFA rispetto a quanto previsto dal proprio piano di studi, sarà sua facoltà decidere quale votazione escludere dal calcolo della media, fermo restando che tale scelta non può essere applicata a moduli afferenti alle Attività di Base e quelle Caratterizzanti.

Art. 7 – Programma dell’esame d’ammissione

L’esame d’ammissione al Corso Triennale di Primo Livello in Pianoforte si articola in una serie di prove dalle quali – ad eccezione della prova strumentale (Pianoforte) – il candidato è esonerato in presenza di idonea certificazione. Per i candidati stranieri, l’accesso all’esame di strumento è subordinato al superamento (anche con debito) della Prova di Italiano. Inoltre, per tutti i candidati che non sono in possesso di idonea certificazione, l’accesso alla prova strumentale è subordinato al superamento (anche con debito) delle Prove di Area Comune.
In assenza di idonea certificazione, i candidati che hanno superato la prova strumentale dovranno inoltre sottoporsi alla verifica delle competenze di Armonia e Storia della Musica, come di seguito specificato.
Per ogni prova d’ammissione o di verifica vengono di seguito riportate modalità, programmi, requisiti per l’esonero.

Pianoforte                                                  modalità e programma
Prova di Italiano per stranieri       modalità e programma
Area Comune, Prove 1 e 2                modalità e programma

In fase di esame d’ammissione può essere assegnato un debito relativo alla disciplina principale (Prassi esecutive e repertori – CODI/21), consistente in un modulo aggiuntivo della durata massima di un trimestre.

Nel caso in cui, a fronte di documentati motivi, il Direttore autorizzi lo svolgimento della prova strumentale (Pianoforte) in modalità remota, il candidato dovrà inviare la registrazione audio-video dell’intero programma. Il programma può essere suddiviso anche in più video (realizzati con una sola videocamera fissa), ma ogni brano deve essere registrato dal principio alla fine senza interruzioni, ripetizioni, tagli o unione di differenti registrazioni.

Al termine della sessione di ammissione, verrà stilata la graduatoria di studenti IDONEI. Entro sette giorni, tenendo conto dei posti disponibili e della ripartizione degli stessi fra i diversi ordinamenti (Biennio, Triennio, Propedeutici) la Segreteria Didattica comunicherà a coloro che, essendo in posizione utile nella graduatoria degli Idonei, risultano AMMESSI. In seguito a tale comunicazione, il candidato Ammesso avrà sette giorni di tempo per perfezionare l’iscrizione.

Come anticipato, i candidati Ammessi in assenza di idonea certificazione, dovranno sostenere i seguenti esami di verifica:

Armonia                                            modalità e programma
Storia della Musica                    modalità e programma

Art. 8 – Obblighi di frequenza, deroghe e attività compensative

Lo studente ammesso ai corsi di diploma accademico di primo e secondo livello dovrà frequentare ciascuna disciplina in misura non inferiore all’80% delle ore di lezione previste (DPR 212/2005, art. 10, comma 3, lettera i).
L’assenza superiore al 20% delle lezioni di una disciplina comporta la non ammissione al relativo esame o verifica di idoneità.
In casi di particolare e comprovata difficoltà da parte dello studente a frequentare almeno l’80% delle ore di lezione previste è data facoltà al singolo docente di concordare una minore frequenza a fronte un un maggiore carico di lavoro individuale. Lo studente interessato è tenuto a produrre la documentazione attestante le difficoltà di frequenza al docente del corso. Il docente è tenuto a produrre una propria dichiarazione di sottoscrizione della richiesta dello studente.
L’accesso all’esame (o verifica finale) e la conseguente attribuzione dei crediti da parte del docente sono subordinati all’attestazione della frequenza minima prevista o concordata, così come risultante dalle firme di presenza apposte dallo studente nell’apposito registro.
Nel caso in cui lo studente abbia ottenuto il parziale riconoscimento dei crediti formativi di una disciplina, l’obbligo di frequenza è ridotto proporzionalmente.

Art. 9 – Studenti a tempo parziale

É consentita l’iscrizione a tempo parziale (Art. 17 del Regolamento Didattico), che consente l’acquisizione di 30 CFA per ogni annualità.
Ciascuna delle tre annualità di Prassi esecutive e repertori (CODI/21) previste dal piano di studi ordinamentale può essere articolata su due anni accademici, anche prevedendo un esame intermedio (al termine della prima delle due annualità) il cui esito concorrerà alla definizione della votazione complessiva, al termine delle ore previste dal piano di studi, in fase di verbalizzazione.

Art. 10 – Crediti conseguibili annualmente

Nel corso di ciascun anno accademico, è concessa la facoltà di acquisire CFA aggiuntivi, rispetto a quelli previsti dal proprio piano di studi, in misura non superiore al 25%.
Non concorrono a tale calcolo i CFA relativi a:
– insegnamenti frequentati nell’anno accademico precedente
– riconoscimento di attività formative espressamente previste dal piano di studi

Art. 11 – Riconoscimento crediti

Gli studenti che abbiano già compiuto attività formative contemplate nell’ordinamento didattico del corso di studio prescelto potranno ottenere il riconoscimento dei corrispondenti crediti su presentazione di idonea documentazione, da allegarsi all’atto dell’iscrizione.

Nel caso di trasferimento da altro corso del Conservatorio o da altra istituzione di pari grado, le Strutture Didattiche competenti operano il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti dallo studente sulla base dei seguenti criteri:

  • i CFA già conseguiti vengono conteggiati, ove possibile, sulla base dei CFA previsti dal piano di studio ordinamentale in vigore presso il Conservatorio Vivaldi.
  • laddove il programma già svolto coincida solo parzialmente con il programma previsto nel piano di studi del Conservatorio A. Vivaldi, sarà concesso un riconoscimento parziale dei CFA. In tal caso, le ore di frequenza del corso saranno ridotte proporzionalmente.
  • in casi di obsolescenza delle certificazioni presentate, la commissione può prevedere che l’attività pregressa possa consentire il solo esonero dalle lezioni, permanendo quindi la necessità di sostenere l’esame o la verifica finale per il conseguimento dei relativi CFA.
  • per attività formative pregresse non corrispondenti a insegnamenti attivati presso l’istituto e per le quali non sussista il riferimento comune del settore artistico-disciplinare, saranno riconosciuti CFA solo se tali attività risultano coerenti con il piano degli studi.

Nell’area “A scelta dello studente”, possono essere riconosciute attività artistiche svolte esternamente al Conservatorio, in misura comunque non superiore alla metà dei CFA previsti nelle tre annualità.

All’atto dell’iscrizione lo studente può altresì richiedere il riconoscimento di attività professionali e didattiche già maturate esternamente al Conservatorio, attestate da idonea documentazione.

Non saranno in ogni caso attribuiti CFA ad eventuali attività esterne al Conservatorio, formative o performative, svolte o organizzate dai docenti del Conservatorio stesso.

FINE

 


[1]Regolamento Didattico, Art. 18, comma 4-6:

4. I regolamenti dei corsi di studio, nel rispetto dello Statuto, del presente Regolamento didattico e delle normative vigenti, sono proposti dalle competenti strutture didattiche, approvati dal Consiglio Accademico ed emanati dal Direttore.

5. I regolamenti devono obbligatoriamente contenere:

a) l’elenco degli insegnamenti dei corsi di studio con l’eventuale loro articolazione in moduli, nonché delle altre attività formative;
b)
gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa;
c)
i curricula offerti agli studenti e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali;
d)
la tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, degli esami e delle altre verifiche del profitto, nonché le caratteristiche specifiche della prova finale per il conseguimento del titolo;
e)
le disposizioni sugli obblighi di frequenza;
f)
le attività compensative l’obbligo della frequenza in caso di deroga;
g)
l’eventuale introduzione di apposite modalità organizzative delle attività formative per studenti non impegnati a tempo pieno.

6. I regolamenti dei corsi di studio definiscono le conoscenze richieste per l’accesso e ne determinano le modalità di verifica, anche a conclusione di attività formative propedeutiche.

Menu